Art. 2.

      1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituita dalle seguenti:

          «e) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione nel periodo estivo di opere cinematografiche nuove, rispondenti alle caratteristiche previste dall'articolo 9, nonché per il finanziamento di campagne promozionali volte ad incentivare la fruizione cinematografica nel periodo estivo da parte del pubblico;

          e-bis) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche di cui al comma 9 dell'articolo 2, per la distribuzione e la proiezione di cortometraggi nazionali di interesse culturale».

      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con propri decreti, adottati secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, individua le risorse e le modalità di attuazione delle lettere e) ed e-bis) del comma 3 del medesimo articolo 12, introdotte dal comma 1 del presente articolo.